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Saldi saldi saldi


Dal 5 gennaio via ai saldi anche a Pisa

Dal 5 gennaio via ai saldi anche a Pisa

Dopo la sbornia delle feste (in tono minore per la non esaltante congiuntura economica) dal 5 gennaio partono a Pisa i saldi invernali per i capi di abbigliamento stagionali e di moda.
In un periodo di magra come quello attuale, la possibilità di fare compere a prezzi ribassati ha senza dubbio un bell’appeal. Per evitare fraintendimenti, rischi e problemi si ricorda che per la vendita di “fine stagione” gli esercenti hanno l’obbligo di comunicare per ciascun prodotto venduto in saldo, ovunque sia collocato, il relativo prezzo pieno (in euro), la percentuale di sconto e il prezzo finale scontato (in euro) e di tenere ben separati gli articoli scontati da quella venduti a prezzo pieno. Inoltre i negozianti che accettano il pagamento tramite carta di credito, hanno l’obbligo di accettare tale forma di pagamento anche durante il periodo dei saldi. Nel caso di un loro rifiuto i consumatori possono segnalare il caso alla  società servizi interbancari e a un’associazione di consumatori e non procedere all’acquisto. Durante i saldi gli esercenti sono liberi di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.

Durante i saldi, l’utente ha il diritto di provare i capi di abbigliamento, esclusa la biancheria intimaavvalersi del diritto di recesso per acquisti effettuati effettuati on-line  e fuori dai locali commerciali  e della garanzia convenzionale (chiamata anche legale): tale garanzia copre infatti i “difetti” esistenti al momento della consegna, ovvero i vizi di conformità e deve essere comunicata al rivenditore presentando lo scontrino all’esercente che procede alla sostituzione o riparazione del prodotto. Si può usufruire della garanzia legale quando, per esempio, si acquista un capo di abbigliamento credendo che abbia determinati requisiti, in quanto comunicati dall’inserviente/gestore/titolare del negozio,  quando invece ne ha altri (per esempio si acquista un maglione credendo che sia di cotone, ma poi ci si accorge che è in poliestere).

Nel caso un acquirente intenda avvalersi della garanzia legale per  mancanza di conformità del bene acquistato presentando lo scontrino d’acquisto, l’esercente deve provvedere al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione oppure procedere alla riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto se la riparazione e la sostituzione sono impossibili. Infine nei primi sei mesi dall’acquisto, l’onere della prova del vizio è a carico del negoziante che deve provare che il problema denunciato dal consumatore non esiste.

 

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